Gli elettori affetti da gravissime
infermità, tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti
impossibile, anche con l’ausilio dei servizi di cui all’art.29 della legge
104/1992, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in
condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature
elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui
dimorano, sono ammessi al voto nelle loro dimore.
Essi devono far pervenire, in
un periodo compreso tra il 16 agosto e il 05 settembre (tra il 40° e il 20°
giorno antecedente la data della votazione, al Sindaco del
Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti:
·
a) una dichiarazione in carta libera,
attestante la volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui
dimorano e recante l’indicazione dell’indirizzo completo di questa;
·
b) un certificato,
rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti
organi dell’azienda sanitaria locale, in data non anteriore al
quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti
l’esistenza delle condizioni di infermità, con prognosi di
almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato,
ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature
elettromedicali.